Se da ispezioni o controlli effettuati presso i locali dell’impresa emerga, anche in via presuntiva, l’esistenza di operazioni imponibili non registrate è onere del contribuente provare in contrario. Al riguardo, il rinvenimento presso il contribuente medesimo di merce ceduta con contratto estimatorio da oltre un anno comporta l’applicazione dell’articolo 6, lett. d), del Dpr n. 633 del 1972, che considera detta merce acquistata con obbligo di fatturazione o auto fatturazione. Per la merce risultante dalla documentazione contabile in conto deposito ma non rinvenuta nei locali, è onere del contribuente documentare la restituzione al cedente. Poiché non è prova attendibile la restituzione a società non più esistente, si presume la vendita in nero con una percentuale di ricarico non superiore a quella delle vendite documentate.

Sentenza n. 1683 del 24 gennaio 2013 (udienza 6 dicembre 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Botta Raffaele
Iva – Rettifica della dichiarazione – Inattendibilità della contabilità – Onere della prova a carico del contribuente

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