In materia di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione di quello di impresa, l’articolo 32 del Dpr n. 600 del 1973 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili. Pertanto, posto che in materia sussiste l’inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale né è possibile ricorrere all'equità (cfr anche Cassazione 14675 del 2006 e 18016 del 2005).
Inoltre, è legittima l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dell'interessato sulle operazioni bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni, posto che nessuna norma sancisce l'obbligo della preventiva convocazione del contribuente (vedi pure Cassazione 13819 del 2007 e 11094 del 1999).

Ordinanza n. 2484 dell’1 febbraio 2013 (ud. 11 dicembre 2012)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Bognanni Salvatore
Accertamento – Esame dei conti correnti bancari – Presunzione di legge c.d. relativa - Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente

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