Domanda
Un Ente che ha rilasciato il nulla osta al trasferimento per mobilità al dipendente, e lo ha comunicato all'altro Ente, può revocarlo?

Risposta
La "mobilità volontaria" è una particolare fattispecie di "cessione del contratto", mediante la quale è consentito ai dipendenti pubblici il "passaggio diretto tra amministrazioni diverse", ossia il trasferimento da un'amministrazione ad altra amministrazione, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per individuare il lavoratore da acquisire in mobilità. Infatti, l'istituto della "mobilità volontaria" altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406 - 1410) (Corte Costituzionale 3-12 novembre 2010, n. 324). Si è, pertanto, in materia di rapporti di diritto privato.

Le normative di riferimento dell'istituto sono:

- l'art. 30 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire (omissis). Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria".

- l'art. 1406 del codice civile: "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta";

- l'art. 1408 del codice civile: "Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno".

Ad avviso dello scrivente, premesso che qualora il preventivo assenso incondizionato abbia già dato luogo al perfezionamento della cessione del contratto di lavoro, con immissione in ruolo del dipendente interessato, non è più possibile esercitare alcuna revoca, la problematica esposta importa la seguente situazione: la posizione giuridica del lavoratore interessato e della Amministrazione cessionaria, con il preventivo consenso incondizionato, espresso dall'Amministrazione cedente, si eleva da mero "interesse di fatto" ad "interesse legittimo" nei confronti di quest'ultima.

Quindi, mentre il caso di una procedura di mobilità conclusasi con l'individuazione di un soggetto idoneo, senza acquisizione del preventivo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza, non implica alcun obbligo da parte di quest'ultima Amministrazione di motivare il provvedimento di diniego, nel caso esposto nel quesito l'Amministrazione, che aveva già espresso il suo preventivo incondizionato assenso alla mobilità, dovrà necessariamente adottare un atto di revoca in autotutela, motivando dettagliatamente le ragioni di interesse pubblico (intervenute evidentemente in un momento successivo all'espressione del consenso) che prevalgano sull'interesse legittimo del lavoratore ad essere trasferito.


Fonte: IPSOA

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