Domanda
Il contenuto obbligatorio dello Statuto comunale, ex art. 6, TUEL, rimane invariato anche a seguito della modifica dell'art. 114 Cost.?

Risposta
Il tema dei rapporti fra la riforma costituzionale del 2001 e l'autonomia statutaria degli Enti Locali è stato oggetto di ampio approfondimento dottrinario. Numerosi sono gli interventi che si possono ricondurre a tre fondamentali filoni. Un primo, per il quale l'autonomia statutaria rimane ancor oggi vincolata al principio di gerarchia delle fonti e pertanto lo statuto dell'Ente Locale deve fare riferimento ai limiti ed alle prescrizioni delle fonti legislative statali, in primis l'art. 6 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267. All'estremo opposto si collocano le tesi più autonomiste che riconoscono una potestà statutaria ampia, limitata dai soli principi costituzionali (con prevalenza pertanto dello Statuto sulle fonti primarie nazionali). Infine vi sono orientamenti intermedi che, sinteticamente, riconoscono un ruolo alla fonte legislativa nazionale (compreso l'art. 6 del T.U.E.L.), senza però possibilità di entrare nel merito specifico delle competenze locali.
La scarsa giurisprudenza in materia sembra sempre voler far riferimento alle disposizioni legislative nazionali (T.U.E.E.L.L. in primo luogo) quale elemento di legittimazione di specifiche disposizioni statutarie comunali.

Ed anche il legislatore, con il comma 1 dell'art. 1, L. 23-11-2012, n. 215 ha inteso riaffermare la potestà legislativa statale nella previsione del contenuto obbligatorio dello Statuto comunale inserendo una specifica disposizione a garanzia della parità di genere.

In definitiva, salvo rinviare alla produzione dottrinaria indicata nei riferimenti, si deve ritenere oggi che il contenuto obbligatorio dello Statuto sia un elemento imprescindibile e vincolante per gli Enti Locali i quali, oltre detto contenuto, conservano comunque margini di autonomia statutaria entro i principi dettati dalla legislazione nazionale e dalla Costituzione.


Fonte: IPSOA

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