Il credito indicato nella dichiarazione IVA 2013 non può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione se la società risulta per il 2012 in perdita sistematica. Per verificare se si applica o meno la disciplina delle società di comodo non va tenuto conto delle perdite degli esercizi precedenti e dell'adeguamento al reddito minimo. Questi chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate nell'incontro con la stampa specializzata del 30 gennaio 2013.
L’Agenzia delle entrate ha fornito, nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 30 gennaio 2013, alcuni chiarimenti riguardanti l’applicazione della disciplina delle società di comodo alle imprese in perdita sistematica. In tale occasione è stato, in particolare, precisato che:
– non è utilizzabile in compensazione il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno in cui si applica la disciplina in esame;
– la perdita e/o il reddito dichiarati vanno considerati, ai fini della verifica dell’applicabilità della detta disciplina, senza tenere conto delle perdite riportate dai periodi d’imposta precedenti e dell’eventuale adeguamento al reddito minimo;
– la causa di disapplicazione concernente le società che detengono partecipazioni iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie non può operare in modo «parziale».
Si ricorda che l’art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011 ha modificato la disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, stabilendo la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota dell’IRES dovuta dalle stesse e l’applicazione di tale disciplina anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. L’Agenzia delle entrate ha fornito, nella circolare 11 giugno 2012, n. 23/E, i primi chiarimenti in merito al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 11 giugno 2012, n. 87956, che ha individuato le situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare la disciplina in esame senza assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello disapplicativo.


Fonte: IPSOA

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