Domanda
Nel caso di licenziamento di un'apprendista per scadenza del periodo di apprendistato, quali misure deve adottare l'azienda per non incorrere in sanzioni anche in riferimento alla Riforma Fornero? E' sufficiente comunicare per iscritto la conclusione del rapporto e la non volontà di continuare tale rapporto con il periodo di preavviso previsto contrattualmente o è necessario indicare anche la motivazione per cui si procede al licenziamento?

Risposta
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro può decidere di recedere dal contratto ad nutum, ovvero senza alcun obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 2 comma 1 lett. m) del D.lgs 167/2011. La disdetta deve essere comunicata in forma scritta e la comunicazione deve pervenire al destinatario prima che sia scaduto il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto e decorrente dal termine del periodo di formazione.

Diversa è la disciplina del recesso datoriale nel corso del periodo di apprendistato. In quest'ultimo caso, infatti, l'interesse ritenuto maggiormente meritevole di tutela è quello del lavoratore a che il processo formativo sia completato, perciò il datore può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo. Scaduto il periodo di apprendistato, invece, tale interesse viene meno perché il percorso formativo è stato completato e il datore di lavoro è libero di interrompere il rapporto, dando disdetta ex art. 2118 c.c., o di proseguire il rapporto, omettendo la disdetta.


Fonte: Agenzia Entrate

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