Domanda
Un'azienda tedesca ha sottoscritto un contratto di fornitura con un venditore italiano e successivamente ha sottoscritto una garanzia in favore di una propria controllata. Tutti gli ordini sono poi stati mandati da quella controllata e sono stati regolarmente pagati. Ultimamente, a causa di divergenze tra compratore e venditore i pagamenti sono stati sospesi e il venditore italiano intende agire richiedendo un decreto ingiuntivo al tribunale italiano, che è stato designato come competente. Risulta tuttavia difficile capire quale sia la parte obbligata contro cui sarebbe possibile chiedere tale provvedimento, dato che l'azienda che ha fatto gli ordini non aveva sottoscritto il contratto. Ciò significa che non sarà possibile richiedere un decreto ingiuntivo?

Risposta
Il fatto che il contratto sia stato sottoscritto da una società capogruppo o comunque parte del gruppo in favore di altra società dello stesso non rappresenta un ostacolo all'ottenimento di un provvedimento giudiziario, dato che è stata comunque rilasciata una garanzia in favore della controllata che ha poi mandato gli ordini. Gli ordini quindi costituiscono i contratti della controllata con il fornitore e in quanto tali responsabilizzano la controllata. Sarà pertanto possibile richiedere il pagamento a quest'ultima.

A fianco di tale responsabilità si aggiungerà quella della capogruppo o comunque della società garante, che dovrebbe avere rilasciato una garanzia valida (che identifichi o renda identificabili quindi le operazioni e/o gli importi massimi per cui presta garanzia), incondizionata e possibilmente solidale, così che non sia necessario escutere prima il debitore e poi il garante.

In quest'ultimo caso, infatti, sarà possibile agire contro entrambi gli obbligati, sempre se previamente sia stato concesso alle due società il breve termine per adempiere, che si consiglia di quantificare in circa 15 giorni dal ricevimento dell'intimazione ad adempiere.

Sarà quindi possibile ottenere l'esecuzione in Germania del decreto ingiuntivo italiano in base al regolamento comunitario 44 del 2001 che opera nei Paesi dell'Unione Europea. Per evitare il diniego dell'esecuzione quando la domanda sarà giunta in Germania sarà importante che il decreto ingiuntivo non sia reso esecutivo in Italia senza avere dato alla controparte la possibilità di comparire e difendersi o opporsi (inaudita altera parte) concedendole quindi il termine necessario.


Fonte: IPSOA

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