In base al consolidato orientamento della Cassazione, in virtù dell’inversione dell’onere della prova stabilito dall’art. 32, n. 7, del DPR n. 600 del 1973 è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non devono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o perché non sono fiscalmente rilevanti. L’onere dell’amministrazione finanziaria di provare la propria pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, per mezzo dei dati e degli elementi risultanti dai conti bancari avendo il legislatore valutato come altamente probabile che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività (Cass. n. 767 del 2011; Cass. n. 16650 del 2011).

Sentenza n. 1426 del 22 gennaio 2013 (udienza 21 novembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Perrino Angelina Maria
Accertamento – Movimentazioni bancarie – Onere della prova a carico del contribuente – Giustificazione delle singole movimentazioni dei conti correnti

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