Se per il Fisco i conti non tornano, tocca al contribuente farli quadrare.
In base al consolidato orientamento della Cassazione, in virtù dell’inversione dell’onere della prova stabilito dall’art. 32, n. 7, del DPR n. 600 del 1973 è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non devono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o perché non sono fiscalmente rilevanti. L’onere dell’amministrazione finanziaria di provare la propria pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, per mezzo dei dati e degli elementi risultanti dai conti bancari avendo il legislatore valutato come altamente probabile che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività (Cass. n. 767 del 2011; Cass. n. 16650 del 2011).
Sentenza n. 1426 del 22 gennaio 2013 (udienza 21 novembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Perrino Angelina Maria
Accertamento – Movimentazioni bancarie – Onere della prova a carico del contribuente – Giustificazione delle singole movimentazioni dei conti correnti
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