Ai fini Iva può essere considerata cessata l’attività del professionista che non effettua più prestazioni?

L’attività di un professionista si considera cessata quando vengono interrotte tutte le prestazioni professionali e, nel contempo, vengono definiti tutti i rapporti giuridici pendenti, quali l'incasso dei crediti maturati e rimasti insoluti. La cessazione dell’attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti (i quali dovranno essere regolarmente assoggettati a Iva), l’attività professionale non può ritenersi cessata.
In caso di cessazione dell’attività, il contribuente, entro trenta giorni, deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.


Fonte: Agenzia Entrate

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