Domanda
In un recente parere espresso dal MEF in materia di circolazione cambiaria era stato espressamente previsto che il limite all'uso del contante dovesse valere anche per la 'girata' delle cambiali. Risposta un pò sibillina in quanto si potrebbe prestare tranquillamente anche ad una duplice interpretazione. Interpretazione restrittiva: da leggersi con riferimento all'importo e munita tassativamente della clausola di intrasferibilità; ove si addivenisse ad una tale conclusione quali riflessi sul mercato delle accettazioni bancarie che per loro natura sono destinate a circolare come forma di investimento? Oppure la precisazione fornita dal MEF con riferimento alla 'girata' dovrebbe trovare una lettura più logica ed estensiva prevedendo che il riferimento alla 'girata' sia da intendersi come 'girata in pieno e non in bianco' tra i vari giratari e quindi anche per importi superiori alla soglia pro tempore vigente?

Risposta
A decorrere dal 6.12.2011, l'art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha ridotto ad euro 1.000 il limite per l'utilizzo:
- del denaro contante;

- degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari;

- dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a euro 1.000. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati

(banche, Poste, ecc.). Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.

E' vero quanto sostenuto dal gentile lettore in riferimento al fatto che il MEF a seguito di una precisa domanda ha risposto in modo molto sintetico (e riassumendo) "Domanda: Il limite dell'uso di contanti vale anche per la girata di cambiali? Risposta: si il divieto vale anche per la girata di cambiali".

La risposta fornita dal MEF come indicato dal lettore nel quesito indubbiamente è molto generica; chi scrive però ha difficoltà nel fornire parere difformi da quelli indicati da una fonte ufficiale come quella ministeriale per cui trarre delle conclusioni è molto difficile anche se per la verità le considerazione indicate nella parte finale del quesito hanno una logica condivisibile.

Quello che certamente però si può affermare è che in materia di antiriciclaggio il legislatore e la prassi ministeriale tendono ad avere sempre interpretazioni restrittive.


Fonte: IPSOA

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