Domanda
Nel caso di un dipendente che descrivendo la circostanza dell'infortunio nel certificato di infortunio dichiara che 'ha dolore al braccio a seguito di utilizzo di utensile da legno' e che, invece, non ha mai utilizzato l'utensile da legno così come da dichiarazione firmata da tutti i dipendenti che lavorano nel reparto con lui nella quale si dichiara che nella giornata dell'infortunio, il dipendente in questione, è stato adibito alle sue solite mansioni e che quindi nulla hanno a che vedere con l'utilizzo dell'utensile da legno specificato nel certificato è possibile intimare un licenziamento per giusta causa, quale le false dichiarazioni nel certificato?

Risposta
Per rispondere al quesito occorre riprendere la nozione legale e giurisprudenziale di "giusta causa" di licenziamento . Ai sensi dell'art. 2119 c.c. la "giusta causa" ricorre quando la lesione del vincolo fiduciario che lega il lavoratore al datore sia di intensità tale da non consentire la prosecuzione "neanche provvisoria" del rapporto di lavoro.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che requisito fondamentale per la legittimità del licenziamento per giusta causa è la "proporzionalità" tra la sanzione espulsiva e la condotta del lavoratore ed ha ricondotto la complessa valutazione della gravità dell'infrazione ad una serie di criteri: l'esistenza o meno di precedenti disciplinari, la posizione del dipendente nell'organizzazione aziendale, il grado di affidamento richiesto dalla specifica mansione del dipendente, l'entità del danno provocato all'impresa, la modalità di commissione del fatto.

Inoltre, il novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori individua espressamente un ulteriore criterio per valutare la legittimità del licenziamento per giusta causa: il fatto non deve rientrare "tra le condotte punibili con una sanzione conservativa" in base alle previsioni dei contratti collettivi.

Ciò posto, nel caso di specie c'è stata, sì, una grave lesione del vincolo fiduciario perché il dipendente ha certificato di aver subìto un infortunio per l'utilizzo di un utensile di legno che, in realtà, non ha mai utilizzato. Ma ciò non basta per ritenere legittimo un licenziamento in tronco. Se si dovesse accertare che ad essere falso è l'infortunio, a prescindere dal mezzo che l'ha causato, ricorrerebbe una ipotesi che la giurisprudenza ha ricondotto alla nozione di giusta causa. Occorrerà, dunque, considerare il complesso delle circostanze indicate e, in caso di dubbio, propendere per la sanzione disciplinare più grave prevista dal contratto collettivo.


Fonte: IPSOA

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