Ai fini della deducibilità del canone di locazione corrisposto per l’uso promiscuo dello studio professionale rileva l’effettivo utilizzo dell’immobile da parte dei professionisti?

L’articolo 54, comma 3, del Tuir, dispone, per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la deducibilità nella misura del 50% del canone di locazione (anche finanziaria) a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
La disposizione richiamata, pertanto, prevede una forfetizzazione dell'importo deducibile sia per semplificare il calcolo del reddito sia per evitare contenziosi sulla determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale.


Fonte: Agenzia Entrate

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