E’ possibile utilizzare il ravvedimento operoso versando sanzioni e interessi in una seconda fase, cioè non contestualmente al tributo omesso?

La regolarizzazione delle violazioni tributarie tramite l’istituto del ravvedimento operoso deve avvenire entro determinati limiti temporali e, comunque, sempre prima che vi sia stata constatazione della violazione stessa o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni, è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore.
La circolare ministeriale n. 180/E del 1998 ha precisato che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento non necessariamente devono avvenire nel medesimo giorno, ma entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma (trenta giorni, un anno, eccetera).


Fonte: Agenzia Entrate

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