L'Agenzia delle Entrate mostra una sempre maggiore attenzione agli strumenti telematici che permettono di aprire un canale di contatto con i contribuenti e di fornire loro servizi utili, usufruibili on-line, direttamente da casa e senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dislocati sul territorio.
L'ultima esperienza in questo senso è rappresentata dall'ampliamento delle informazioni consultabili tramite il "Cassetto fiscale", lo strumento telematico, disponibile sul sito dell'Agenzia, che consente a ciascun contribuente di conoscere, on-line e in sicurezza, tutta una serie di informazioni che riguardano la propria posizione fiscale.
Il servizio è disponibile per gli utenti di Fisconline, che accedono inserendo il codice Pin rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, e per quelli Entratel, che utilizzano il proprio codice personale.

La novità
È disponibile una nuova funzionalità del "Cassetto fiscale", che consente la consultazione anche di alcune informazioni relative agli studi di settore.
Per i contribuenti abilitati, una volta entrati nel "Cassetto", dopo aver effettuato l'autenticazione, è sufficiente selezionare dal menu a sinistra la voce "Studi di settore" e accedere ai contenuti di tale nuova sezione.

In particolare, il "Cassetto" si è arricchito delle seguenti informazioni riferite, per ora, al solo periodo di imposta 2010:
anomalie emerse in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici volti a verificare la coerenza dei dati indicati nel modello Unico 2011 e nel software Gerico 2011. È, ad esempio, il caso della discordanza tra il reddito di impresa indicato all'interno del quadro RG di Unico e lo stesso reddito dichiarato all'interno del quadro contabile F del modello studi di settore (le procedure di controllo che consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche di Gerico e da quelle relative ai controlli telematici sono on line nella sezione Studi di Settore > Procedura di controllo degli Studi di settore e dei Parametri)
inviti a presentare il modello degli studi di settore rivolti ai contribuenti che risultano non averlo inviato validamente. Tali inviti sono indirizzati ai contribuenti che hanno dichiarato in Unico un codice attività per il quale risulta approvato uno studio di settore, ma che non hanno trasmesso il relativo modello né hanno indicato in dichiarazione una causa di esclusione o di inapplicabilità che avrebbe giustificato il mancato invio del modello (nella sezione comunicazioni anomalie 2012 > inviti indirizzati ai contribuenti della pagina relativa agli studi di settore è presente un fac-simile di invito alla presentazione del modello e un documento contenente le risposte ad alcune "Faq - Chiarimenti su come devono essere allegati i modelli degli studi di settore a Unico")
comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore, inviate ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel. Si tratta delle comunicazioni volte a portare a conoscenza del contribuente eventuali possibili irregolarità relative ai dati presenti nei modelli degli studi di settore. Ad esempio, vengono segnalati i casi in cui sia stata rilevata una grave incoerenza tra le rimanenze finali indicate nel modello relativo a un periodo d'imposta e le esistenze iniziali indicate nel modello relativo al periodo d'imposta successivo ovvero il caso in cui non sia stato indicato il valore dei beni mobili strumentali ma risultano indicate le quote di ammortamento (per una disamina completa delle comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore - triennio 2008-2010 - inviate direttamente ai contribuenti o ai lori intermediari nel 2012, è possibile visionare la sezione Studi di Settore > Comunicazioni di anomalie 2012)
risposte, giustificazioni o chiarimenti inviati, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di cui al punto precedente, dal contribuente o dall'intermediario tramite l'apposita procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
Oltre all'evidente utilità di tali modalità di dialogo tra Agenzia e contribuenti, con l'aggiornamento del "Cassetto fiscale" l'utente può avere una visione più completa e consapevole della propria posizione fiscale in relazione agli studi di settore.

A tal proposito, ricordiamo che un contribuente che non ha presentato il modello degli studi di settore, pur essendovi obbligato, può evitare l'applicazione delle sanzioni maggiorate, introdotte dal comma 28 lettere b), e), f) e g) dell'articolo 23 del decreto legge 98/2011, presentando una dichiarazione integrativa anche oltre i termini previsti per il ravvedimento operoso. In merito, infatti, la circolare n. 8/E del 2012, al punto 2.2.4, ha chiarito che "la presentazione del modello studi di settore effettuata oltre i termini previsti per il ravvedimento ma prima dell'inizio di attività di controllo, invece, comporterà l'applicazione delle sanzioni ordinariamente previste per la specifica violazione commessa, senza l'incremento introdotto dalle lettere b), e), f) e g) in commento".

Nel caso delle comunicazioni di anomalie, invece, il contribuente, essendo a conoscenza di tali possibili situazioni di irregolarità della propria dichiarazione potrà corregge i comportamenti nelle dichiarazioni successive, ovvero fornire le opportune giustificazioni.
La conoscenza di eventuali situazioni di criticità nei dati dichiarati negli studi di settore pone, evidentemente, il contribuente nella possibilità di porvi rimedio, evitando così di incorrere in futuro in eventuali sanzioni o in potenziali attività di controllo.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate, parallelamente ai controlli nei confronti dei soggetti che risultano "non congrui" rispetto alle risultanze degli studi, effettua specifici riscontri anche nei confronti di coloro che, pur risultando "congrui", presentano anomalie nei dati dichiarati.


Fonte: Agenzia Entrate

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