Sui temi del controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, mediante impianti e apparecchiature più o meno sofisticati (dalla videosorveglianza ai controlli informatizzati da remoto), di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono di recente intervenuti, in prospettiva di semplificazione, dapprima il Ministero del lavoro, con nota n. 7162 del 16 aprile 2012, riguardo all'attuazione da parte delle Direzioni territoriali del lavoro delle disposizioni autorizzatorie, e successivamente la Suprema Corte, Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2012, n. 22611, per delineare, in maniera senz'altro innovativa, l'ambito di applicazione della tutela penale. Sulla scorta, dunque, di tali ultimi importanti pronunciamenti, si ritiene utile una disamina riassuntiva della disciplina, anche sanzionatoria, dell'istituto.
Sui temi del controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, mediante impianti e apparecchiature piu` o meno sofisticati (dalla videosorveglianza ai controlli informatizzati da remoto), di cui all’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sono di recente intervenuti, in prospettiva di semplificazione, dapprima il Ministero del lavoro, con nota n. 7162 del 16 aprile 2012, riguardo all’attuazione da parte delle Direzioni territoriali (gia` provinciali) del lavoro delle disposizioni autorizzatorie, e successivamente la Suprema Corte, Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2012, n. 22611, per delineare, in maniera senz’altro innovativa, l’ambito di applicazione della tutela penale. Sulla scorta, dunque, di tali ultimi importanti pronunciamenti(amministrativo e giudiziario), si ritiene utile una disamina riassuntiva della disciplina, anche sanzionatoria, dell’istituto.


Fonte: IPSOA

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