Domanda
Sono un commercialista al quale necessitano alcune indicazioni per la corretta fatturazione delle proprie consulenze svolte nei confronti di un committente residente in Hong Kong, in seguito alle ultime novità normative introdotte. E' inoltre vero che su tali prestazioni sarò tenuto a corrispondere anche i contributi alla mia cassa previdenziale di appartenenza?

Risposta
Dal 1° gennaio scorso, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le cessioni di beni e prestazioni di servizi anche se non sono soggette ad Iva in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

a) "effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato" UE, con indicazione - al posto dell'IVA - dell'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale;

b) "che si considerano effettuate fuori dell'Unione Europea", con indicazione dell'annotazione "operazione non soggetta".

In altre parole, per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013, l'obbligo di fatturazione è stato esteso, recependo le indicazioni della direttiva 13 luglio 2010, 2010/45/UE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, alle operazioni (cessioni e prestazioni) fuori campo in quanto carenti del requisito della territorialità nei confronti di chiunque non residente sul territorio Ue. L'obbligo di fatturazione era, invece, già previsto per le prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue, anche se tali operazioni non sono soggette ad Iva ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972.

In merito alle tempistiche di emissione della fattura in relazione alle prestazioni di servizi: il prestatore nazionale è tenuto ad emettere fattura nei confronti del committente comunitario o extracomunitario, anche se il servizio è fuori campo IVA (ex art. 21, comma 6-bis D.P.R. n. 633/1972) entro il 15 del mese successivo a quello dell'ultimazione del servizio o del suo pagamento (art. 21, comma 4, lett. c) e d), riportando sul documento l'annotazione "inversione contabile" per indicare che il cliente risulta debitore dell'imposta nella Ue o "operazione non soggetta" per le prestazioni non rilevanti. Si tratta di un'ulteriore novità introdotta dall'art. 1, comma 325, lett. d), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228 applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, ai sensi del comma 335.

Per quanto attiene gli aspetti previdenziali si deve fare notare che l'art. 1, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, (G.U. n. 288/2012) e, successivamente, l'art. 1, commi 325-335, L. n. 228/2012, hanno modificato le disposizioni di cui all'art. 20, D.P.R. n. 663/1972, prevedendo l'inclusione nel volume di affari anche delle prestazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, rese a soggetti debitori di imposta in un altro paese UE o a soggetti residenti in un paese extra UE. Fino al 31 dicembre 2012, tali operazioni erano soggette all'obbligo di fatturazione ma escluse dal computo del volume d'affari. Esulano da tale previsione solo le cessioni di beni ammortizzabili ed i passaggi interni tra attività separate.

Posto che la maggiorazione a titolo di contributo integrativo è dovuta su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA (ex art. 11, L. 29 gennaio 1986, n. 21) e che è ripetibile nei confronti del cliente (seppure, si noti, l'obbligo di versamento prescinda dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo) dal 1 gennaio 2013 ai fini della determinazione del totale dovuto dovranno essere fatte rientrare anche le parcelle emesse a soggetti stabiliti in altro Stato UE o extra UE, indipendentemente dalla effettiva indicazione del contributo e/o dalla sua effettiva riscossione. In tale senso si è espressa anche la Cassa dei Dottori Commercialisti nei chiarimenti diramati agli iscritti all'ordine.


Fonte: IPSOA

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