L’intervenuta definizione del reddito da parte delle società di persone costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 4-bis del Dpr n. 600/1973, nei confronti dei soci che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata; principio questo applicabile anche in relazione ai periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 79/1997.
Queste le argomentazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 2923 del 7 febbraio, con la quale la Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha dato continuità a un orientamento giurisprudenziale da ritenersi ormai consolidato (Cassazione, sentenze n. 14418/2005, n. 26476/2008, n. 2783/2009, 14926/2011).

Il giudizio di merito
Un contribuente propone ricorso avverso un avviso di accertamento Irpef, anno di imposta 1993, con il quale l’ufficio finanziario, a fronte della definizione concordata operata da una Snc di un maggior reddito per lo stesso anno di imposta – ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 564/1994 (cosiddetto concordato di massa) – gli contesta, nella sua qualità di socio di detta società di persone con una quota pari al 20% del capitale sociale, di non avere correttamente indicato, in conformità, il proprio reddito di partecipazione, imputatogli quindi d’ufficio, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir.

I giudici di prime cure accolgono il ricorso, mentre quelli d’appello respingono il successivo gravame proposto dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, secondo i giudici di secondo grado, il reddito societario concordato, risultante dalla rettifica operata a carico della società, non poteva essere esteso anche ai soci che hanno scelto di non avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge.

Nel ricorso di legittimità proposto avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate lamenta, tra le altre, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, degli articoli 5 del Tuir (tassazione per trasparenza delle società di persone), 3 del Dl n. 564/1995 (definizione anni pregressi) e 9-bis, comma 18, del Dl n. 79/1997 (secondo cui “l’intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,…ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata…”).

La decisione della Cassazione
La Corte suprema accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza di appello.
In primis, i giudici di piazza Cavour affrontano la pregiudiziale relativa al litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale “…secondo il quale, ‘in tema di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis,…, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci’ (Cass. n. 2827/2010)”.

In sostanza, per la Cassazione, “…l’esigenza di unitarietà dell’accertamento – che giustappunto identifica la ratio del litisconsorzio necessario anche nella peculiare ottica rilevante in materia (sez. un. 14815/2008), ove la inscindibilità è determinata dall’oggetto del ricorso nello specifico nesso tra atto impositivo e contestazione del contribuente (e v. infatti Cass. S.U.1052/2 0 07) – viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società, costituente titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche…”.

Ne consegue che, non vertendo la controversia sulla qualità di socio ma unicamente sugli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascuno dei soci, “…ognuno di questi può opporre, a una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale (Cass. 14926/2011)”.

Passando al merito, i giudici di legittimità confermano l’orientamento in base al quale il disposto fissato dall’articolo 9-bis, comma 18, del Dl n. 79/1997 – secondo cui l’intervenuta definizione del reddito da parte delle società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata – “…deve ritenersi applicabile anche in relazione ai periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore della predetta L. n. 140 del 1997”.
Infatti, sulla base del principio di trasparenza, contenuto nell’articolo 5 del Tuir, il reddito della società di persone – ossia, di quelle società ed enti che, seppur dotati di autonomia patrimoniale sotto il profilo civilistico, non possiedono una autonoma soggettività passiva tributaria ai fini Irpef – è imputato automaticamente e direttamente, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, ai soci, indipendentemente dalla effettiva percezione.
Trattasi, nello specifico, di “…una presunzione legale di avvenuta percezione di tali utili (Cass. nn. 2899/2002, 2699/2002), vincibile soltanto mediante adeguata prova del contrario, il cui onere grava sul contribuente socio”.

Tuttavia, continua la Corte, se è vero che la dichiarazione dei redditi presentata dalla società di persone è meramente strumentale all’applicazione dell’Irpef a carico dei singoli soci, va ricordato che “…le società di persone e le associazioni professionali hanno un’autonoma soggettività tributaria ai fini IRAP (e, prima dell’introduzione di detta imposta, ILOR), cosicché la dichiarazione dei redditi redatta e presentata dalla società ha la duplice funzione di strumento per la determinazione del reddito attribuibile a ciascun socio, ai fini IRPEF, e di strumento per la determinazione dell’IRAP dovuta dalla società, in via esclusiva, quale autonomo soggetto”.

Pertanto, laddove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria a carico della società – a titolo di Irap – lo stesso è tenuto al pagamento del supplemento di Irpef dovuto (Cassazione, sentenze n. 125/1993, n. 2699/2002, n. 9461/2002).
Ne discende il principio di diritto per cui, a fronte dell’intervenuta definizione dell’accertamento con adesione da parte di una società di persone, “…deve ritenersi che al socio è attribuita per la medesima annualità la quota parte dell’imponibile risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo, l’imputazione detta, un riflesso della corretta applicazione del principio di trasparenza di cui all’art. 5 del T.U.I.R.”.


Fonte: Agenzia Entrate

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