applicazione delle relative norme di riferimento, riguardanti rispettivamente, le accise
sulla benzina e le accise sul gasolio per autotrazione, sono stati istituiti i codici tributo
2801 e 2837.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota prot. n. 5760 del 20 gennaio
2014, ha chiesto la soppressione dei suddetti codici tributo, denominati come di seguito:
• “2801” denominato Quota accise benzine riservate alle regioni a statuto
ordinario;
• “2837” denominato Accisa sul gasolio per uso autotrazione immesso in
consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario.
legge n. 244/2007, art. 1, c. 298.
Si precisa che l’efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo decorre dal
quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente risoluzione.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 18 del 06/12/2014
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