Nella Circolare n. 5/E del 10 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate illustra le nuove modalità di erogazione dei rimborsi IVA in base al livello di rischio assegnato alle istanze. In particolare, i parametri fissati dall'Agenzia per valutare il livello di rischio e far scattare i rimborsi sono i seguenti: cessazione attività; aliquota media degli acquisti superiore all'aliquota media delle vendite maggiorata del 10%, al netto dei beni ammortizzabili; operazioni non imponibili effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'importo complessivo delle operazioni; acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche; esistenza di operazioni non soggette ad IVA; esistenza di operatori non residenti identificati in Italia; agricoltori con esportazioni e altre operazioni non imponibili; rimborso della minore eccedenza maturata nel triennio, anche se d'importo non superiore a 2.582,28 euro; contribuente in possesso di più requisiti; rimborso della minore eccedenza non trasferibile al gruppo Iva.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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