“Considero la procedura una importante via maestra nella quale, conformemente alle indicazioni dell’Ocse in relazione ai programmi finalizzati alla futura compliance dei contribuenti e all’inserimento di detti programmi nel quadro di una più incisiva lotta ai fenomeni di evasione fiscale, potrebbero trovare sede ulteriori coerenti iniziative normative anche di carattere penale, quali, ad esempio, l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio”.
Sono le parole con cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha concluso l’audizione in Commissione Finanze della Camera, che si è svolta questa mattina nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del Dl 4/2014, contenente disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.

Questi alcuni passaggi dell’intervento.

L’inizio
Sin dalla primavera del 2009, il G20, attraverso il Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes, ha intrapreso la linea dura contro la “fuga dalle imposte nazionali”, individuando nello scambio di informazioni fiscali il mezzo determinante per combattere i paradisi fiscali.
La nuova “procedura di collaborazione volontaria” per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, delineata in conformità con le migliori pratiche individuate dall’Ocse, si presta a porre le basi per un rafforzamento del rapporto di reciproca fiducia tra Fisco e contribuente.

La via da seguire
L’Ocse ha indicato tra i criteri guida dei programmi di disclosure volontaria l’adozione di misure finalizzate alla futura compliance dei soggetti interessati e l’inserimento dei programmi stessi nel quadro di una più vasta e incisiva lotta ai fenomeni di illecito fiscale internazionale.
La procedura, in sostanza, non prevede “scorciatoie” all’indicazione volontaria da parte dell’autore della violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e al riconoscimento delle violazioni sostanziali di omessa o infedele dichiarazione.
La procedura, infatti, coinvolge tutti gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero, con riguardo a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura, non siano scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

Il compito dell’Agenzia delle Entrate
Il cammino che l’Amministrazione finanziaria ha intrapreso da alcuni anni, con l’obiettivo di contribuire alla modifica di una cultura non rispettosa delle regole fiscali, richiede un quotidiano impegno e una forte assunzione di responsabilità.
Tenuto conto che all’Agenzia delle Entrate è affidato un ruolo significativo nello sviluppo dell’etica fiscale, anche ai fini della migliore realizzazione della sfida consistente nella gestione della nuova procedura per l’emersione e il rientro dei capitali illegalmente detenuti all’estero, la nostra istituzione effettuerà tutti gli sforzi necessari per accrescere la propria credibilità ed essere, in tal modo, di reale sostegno alla compliance dei contribuenti.

L’obiettivo perseguito dalla norma e l’impegno dell’Agenzia nella concreta attuazione della stessa si sostanziano nel ripristino della legalità fiscale.
Da una parte viene agevolato il rientro dei capitali illegalmente detenuti all’estero nel pieno rispetto del dovere costituzionale di contribuzione alla spesa pubblica basato sull’effettiva capacità contributiva e, dall’altra, viene richiesto, ai fini del perfezionamento della procedura, l’integrale versamento delle somme dovute all’Erario correlate ai capitali occultati all’estero, compresi quelli connessi a redditi sottratti a tassazione in Italia e utilizzati per costituire proprio tali capitali.


Fonte: Agenzia Entrate

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