Con la nuova definizione di "supporti integrativi", ad opera dell'articolo 19 del d.l. 63/2013, l’applicazione del regime della "forfetizzazione della resa" è limitata alla sola cessione di supporti integrativi, che assumono valore di beni funzionalmente connessi, a condizione che gli stessi siano venduti: in un’unica confezione, unitariamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università e ai libri per non vedenti, a un prezzo indistinto rispetto a quello dei libri e non siano commercializzabili separatamente. La regola generale (imposta dovuta in relazione al numero delle copie vendute) continuerà a trovare applicazione nel caso in cui i giornali, i quotidiani e i libri siano ceduti unitamente a beni diversi da supporti integrativi, con prezzo indistinto e in un’unica confezione, sempre che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione. In ogni caso, “l’imposta si applica con l’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti”.

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