La fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione, richiede, in base alla disciplina introdotta a partire dal DL n. 12 del 1985, art. 2, che l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall’acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dalla legge n. 549 del 1995, art. 3, un anno), senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio.

Ordinanza n. 4662 del 27 febbraio 2014 (udienza 5 febbraio 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario
Articolo 2, D.L. n. 12 del 1985 – Agevolazione cd prima casa – Requisiti – Irrilevanza realtà fattuale diversa da quella anagrafica – Irrilevanza ottenimento residenza oltre il termine

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