Nel 2009 ho acquistato un'auto con le agevolazioni per i disabili. Se la vendo, posso fruire nuovamente dei benefici per acquistarne un'altra?

Le spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione destinati a disabili danno diritto a una detrazione di imposta, ai fini Irpef, pari al 19% del loro ammontare (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). La detrazione compete una sola volta nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Analogamente, ai fini Iva, è applicabile l’aliquota del 4%, anziché del 22%, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, per una sola volta nel corso di quattro anni dalla data di acquisto. Decorso il quadriennio dall’acquisto del veicolo, è pertanto possibile usufruire nuovamente del beneficio, sia ai fini Irpef che ai fini Iva.


Fonte: Agenzia Entrate

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