Le certificazioni relative alla residenza acquisite direttamente da Collegi nazionali di professionisti, in qualità di enti pubblici, presso le amministrazioni comunali, per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei propri iscritti, non scontano l’imposta di bollo.
È, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 29/E del 12 marzo. Un’affermazione ampiamente suffragata dalle norme.

In particolare, l’Agenzia si sofferma sull’articolo 15 della legge 183/2011, che è intervenuto sull’articolo 43 del Dpr 445/2000, la disposizione che disciplina le modalità utilizzabili dalle Amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi – sia pubblici sia privati – per l’accesso alle banche dati delle Amministrazioni certificanti, per l’acquisizione diretta delle informazioni ovvero per eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini.
Nel dettaglio, il comma 5 dell’articolo 43 prevede, appunto, l’esonero da qualsiasi onere per le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, acquisite direttamente dalle banche dati delle Amministrazioni competenti.

A sostegno della conclusione c’è, poi, l’utilizzo che l’istante (un Collegio professionale) intende fare delle attestazioni di residenza, cioè controllare l’autenticità delle dichiarazioni degli iscritti. Ebbene, a tal proposito, anche se in linea generale i certificati di residenza pagano il bollo, in questo caso, una mano tesa all’esenzione viene pure dall’allegato B della tabella annessa al Dpr 642/1972 che, in base all’uso che se ne fa, fornisce un elenco degli atti e dei documenti assolutamente esclusi dall’imposta.


Fonte: Agenzia Entrate

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