Entro lunedì 31 marzo, in relazione alla detrazione d’imposta del 55%-65% per interventi finalizzati al risparmio energetico, è necessario trasmettere il modello Ire (disponibile sul sito), con l’ammontare delle spese pagate lo scorso anno. La tardiva od omessa presentazione non comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale, ma prevede una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Termini e modalità
Il modello Ire deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno (quindi, entro il 31 marzo per le persone fisiche e i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), esclusivamente nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale hanno preso il via, per comunicare all’Amministrazione finanziaria le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono ultimati, per le quali si intende usufruire del bonus fiscale.
Pertanto, l’obbligo non sussiste se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta né per la/e annualità ante “fine lavori” in cui non sono state sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello va presentato entro 90 giorni dal termine di ogni periodo in cui sono state affrontate le spese oggetto della comunicazione.

Compilazione del modello
Oltre al modello, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono disponibili anche le istruzioni e il software per la compilazione, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati e la procedura di controllo. Quest’ultima deve essere utilizzata prima dell’invio del file contenente la comunicazione, per evitare che, nel caso sia stato utilizzato un prodotto diverso da quello dell’Agenzia, il sistema rifiuti il documento perché non corrispondente alle specifiche tecniche.

Ecobonus al 65%
È bene ricordare che i costi per “rinverdire” un immobile, se pagati a partire dal 6 giugno 2013 - con l’entrata in vigore del decreto legge 63/2013 - e fino al 31 dicembre 2014, danno diritto a una detrazione d’imposta del 65%, rispetto alla storica agevolazione del 55%.
In particolare, lo stesso Dl 63, oltre a sancire l’innalzamento dell’ecobonus al 65%, ha prolungato il diritto all’agevolazione fiscale per tutto il 2013. Termine che è stato poi prorogato dalla legge 147/2013 (Stabilità 2014) fino al 31 dicembre di quest’anno, con conferma della misura del 65 per cento.
La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici scenderà, invece, al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.

Invece, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione spetta nella misura del:
65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015
50%, per le spese effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dall’1 gennaio 2016 (per le parti comuni, dall’1 luglio 2016), l’ecobonus sarà “incorporato” nella detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir).

Come si devono effettuare i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare, è previsto che:
i non titolari di reddito di impresa devono pagare esclusivamente mediante bonifico bancario o postale
i titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento tramite bonifico. La prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Il beneficio, ossia la detrazione d’imposta (Irpef o Ires) fruibile sia dalle persone fisiche sia dalle società, deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

La guida dell’Agenzia delle Entrate
Per ulteriori informazioni sugli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica e danno diritto ad agevolazioni fiscali, si può consultare la guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, disponibile online e sempre aggiornata con le ultime novità normative.


Fonte: Agenzia Entrate

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