Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, in caso di modifiche intervenute nel 2013, hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare, attraverso il modello Eas, informazioni e dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.
Si tratta, naturalmente, soltanto delle informazioni rilevanti per il fisco, necessarie alla verifica dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit dall’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008.
In particolare, non occorre informare l’Amministrazione finanziaria delle novità che hanno riguardato:
i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello)
i messaggi pubblicitari (punto 21 del modello)
l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del modello)
il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24 del modello)
l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del modello)
l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del modello)
il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del modello).
Inoltre, come precisa la risoluzione 125/2010, non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita Iva) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita Iva), come richiede la normativa ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non titolari di partita Iva.

Uno sguardo ai vantaggi
Il regime di favore a cui si fa riferimento (articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008) prevede la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi indicati nell’articolo 148 del Tuir e, in materia di Iva, nell’articolo 4 del Dpr 633/1972, considerando non commerciale l’attività svolta dall’ente, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli iscritti o partecipanti.
A poter usufruire dell’esenzione, in sostanza, i soggetti (di natura privata, con o senza personalità giuridica), che non hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “profitto” (articolo 73 del Tuir) e che operano, quindi, senza finalità imprenditoriali.

Entrando più nel dettaglio, l’agevolazione è per gli enti appartenenti alle categorie identificate, nel campo “Tipo ente” di “Eas”, con i seguenti codici:
associazioni politiche
associazioni sindacali
associazioni di categoria
associazioni religiose
associazioni assistenziali
associazioni culturali
associazioni sportive dilettantistiche
associazioni di promozione sociale
associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
società sportive dilettantistiche
associazioni pro-loco
organizzazioni
altri enti.
Modello “Eas” sì, modello “Eas” no
Il modello Eas – a prescindere dalla prossima scadenza che riguarda soltanto le variazioni – deve essere presentato dagli enti associativi senza scopo di lucro (salvo le eccezioni più avanti indicate), costituiti a partire dal 29 novembre 2008, che intendono avvalersi, avendone i requisiti, dei benefici sopra descritti.
La comunicazione va inviata all’Agenzia entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione e sessanta sono pure i giorni a disposizione per informare l’Amministrazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti” dello stesso stampato, di aver perso le caratteristiche qualificanti richieste dallo speciale regime fiscale.

La norma prevede però alcune esclusioni. Tra gli altri, sono dispensati dall’adempimento:
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25 maggio 1995)
le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991)
le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale
le Onlus di cui al decreto legislativo 460/1997.
In caso di variazioni, nel modello devono essere indicate tutte le informazioni richieste, anche quelle non modificate.

Dove e come
“Eas” è disponibile gratuitamente in rete, così come il software “Modello Eas”, da utilizzare per la sua trasmissione. Unico canale ammesso per la presentazione è il telematico. La comunicazione può essere inviata direttamente dall’associazione o tramite gli intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la conclusione della procedura di recezione del modello Eas.

Rimessione in bonis, per non perdere l’opportunità
La presentazione “fuori tempo” del modello Eas è tra i casi ammessi dall’istituto della rimessione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che rimette in gioco i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali per usufruire di agevolazioni fiscali o regimi di favore, ma che hanno compiuto errori formali o hanno inviato non tempestivamente comunicazioni o attestazioni necessarie al beneficio.
I ritardatari possono ancora rimediare e non perdere il regime agevolato, eseguendo o perfezionando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso specifico, il 30 settembre 2014) e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 (codice tributo “8114”).
L’uscita di emergenza è accessibile sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.


Fonte: Agenzia Entrate

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