Il valore unitario di mercato del bene autoprodotto, finalizzato a promuovere l’immagine dell’impresa, rileva unicamente per individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata. Al “plafond di deducibilità”, invece, concorre per intero il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’azienda.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 27/E del 12 marzo, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica sulle spese di rappresentanza.

L’istante ha chiesto, in particolare, se, ai fini della deducibilità dei beni “autoprodotti”, offerti a titolo gratuito per finalità di buona immagine, rappresentanza e pubbliche relazioni dalla società, rilevi il valore di mercato o il costo di produzione degli omaggi stessi.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che rientrano tra le spese di rappresentanza tutte le iniziative volte a diffondere e consolidare la visibilità e l’immagine dell’azienda, in assenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati, si sofferma sulla disciplina di deducibilità delle spese di rappresentanza. Queste, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate ai ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo d’imposta, cosiddetto “plafond di deducibilità” (articolo 1, comma 2, del decreto Mef 19 novembre 2008): le spese che eccedono tale limite sono indeducibili. Tuttavia, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente, di valore unitario non superiore a 50 euro, sono in ogni caso deducibili (articolo 108, comma 2 del Tuir).

L’Agenzia, in linea con quanto proposto dall’istante, chiarisce che il “valore unitario” del bene va preso in considerazione unicamente per individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata. Una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (qualora il valore di mercato sia superiore a 50 euro), l’importo che concorre al plafond di deducibilità è rappresentato, per intero, dal costo di produzione dell’omaggio sostenuto dall’impresa, a prescindere dal fatto che lo stesso sia o no inferiore a 50 euro.
Se, invece, il valore normale del bene autoprodotto non supera i 50 euro, è integralmente deducibile il costo sostenuto per la sua produzione.


Fonte: Agenzia Entrate

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