La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, con particolare riferimento alla possibilità che confligga con detta disciplina comunitaria la disposizione recata dall’articolo 108 della legge spagnola sul mercato dei valori mobiliari. Tale ultima disposizione prevede che sono soggetti all’imposta sui trasferimenti patrimoniali a titolo oneroso (diversa dall’Iva) i trasferimenti effettuati sul mercato secondario e le acquisizioni sui mercati primari di titoli che siano quote parte del capitale sociale o del patrimonio di società, fondi, associazioni o altri enti il cui attivo sia costituito almeno per il 50% da immobili situati sul territorio.

La società protagonista della controversia
Con riferimento al caso di specie, una società decideva di aumentare la sua partecipazione all’interno di una società immobiliare, il cui attivo era costituito essenzialmente da beni immobili. La prima società, avendo acquisito una partecipazione superiore al 50% del capitale della società immobiliare, presentava la autoliquidazione per l’imposta sui trasferimenti immobiliari.
Successivamente, la società chiedeva all’Amministrazione fiscale spagnola il rimborso delle somme indebitamente versate oltre alla corresponsione dei relativi interessi, sulla base della motivazione che l’articolo 108 della legge sul mercato dei valori mobiliari risulterebbe in contrasto con le disposizioni della sesta direttiva.

La valutazione del giudice del rinvio
La questione approdava dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che, nutrendo dubbi in ordine alla possibilità che la sesta direttiva consenta che l’acquisizione della maggioranza del capitale di tali società sia soggetto ad una imposta indiretta diversa dall’Iva, quale l’imposta sui trasferimenti patrimoniali, sottoponeva al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, la seguente questione: se la sesta direttiva consente l’esistenza di disposizioni come l’articolo 108 della legge sul mercato dei valori mobiliari, che assoggetta l’acquisizione della maggior parte del capitale della società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’Iva, denominata “imposta sui trasferimenti patrimoniali”, a prescindere dalla possibile condizione di imprenditore dei soggetti coinvolti nell’operazione, e senza escludere, il caso di trasferimento diretto di beni immobili, invece che di azioni, con conseguente assoggettamento dell’operazione a Iva.

Le valutazioni della Corte Ue
Il giudice ‘a quo’ chiede in sostanza se la sesta direttiva osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad una imposta indiretta, differente dall’Iva, vale a dire l’imposta sui trasferimenti patrimoniali, senza tener conto del fatto che, se tali operazioni  avessero ad oggetto l’acquisizione diretta di tali immobili, e non quella di azioni relative a tali beni, tali operazioni potrebbero essere assoggettate a Iva.
La Corte Ue rileva che la sesta direttiva esenta dall’Iva, in gran parte, le operazioni aventi ad oggetto beni immobili. Al riguardo, l’articolo 13 della direttiva esenta in particolare le operazioni relative ai beni immobili, fatta eccezione per alcune ipotesi (cessioni di immobili nuovi e quelle aventi ad oggetto terreni edificabili).
Per quanto attiene alla differenza di trattamento constatata dal giudice, per quanto concerne, da un lato le acquisizioni dirette di beni immobili soggette a Iva e dall’altro le acquisizioni indirette di tali beni assoggettate all’imposta sui trasferimenti patrimoniali, occorre considerare che, in ogni caso, l’assoggettamento a Iva delle acquisizioni dirette di beni immobili dipende dal tipo di immobile acquisito.
In relazione al preteso trattamento discriminatorio delle cessioni di immobili soggette a Iva, la Corte precisa che la sesta direttiva non osta al mantenimento o alla introduzione da parte di uno Stato membro di qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di una imposta sulla cifra di affari, come previsto dall’articolo 33 della direttiva.
Ma, considerato che la disciplina comunitaria ammette l’esistenza di regimi fiscali concorrenti, tali imposte possono essere riscosse anche qualora la loro riscossione conduca ad un cumulo con l’Iva per una unica operazione.
Con riferimento alla specifica normativa oggetto della controversia al vaglio dei giudici comunitari, la stessa Corte Ue si è già pronunciata sulla sua compatibilità con l’articolo 33 della sesta direttiva. Dopo avere elencato le principali caratteristiche dell’Iva, la Corte Ue ha rilevato che una imposta con le caratteristiche quali quella dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali, si differenzia dall’Iva in modo da non potere essere qualificata come imposta avente il carattere di una imposta sulla cifra di affari, come definita ai sensi del menzionato articolo 33 della sesta direttiva.

Le conclusioni della Corte
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che la sesta direttiva non osta alla normativa in esame. Pertanto, la sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 108 della legge sul mercato dei valori mobiliari, che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad una imposta indiretta diversa dall’Iva.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top