In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ricorda il proprio orientamento in base al quale (sentenza n.13068 del 2011): “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi del Dlgs n. 472 del 1997, articolo 5, occorre che l’azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, sicché va esclusa la rilevabilità d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa.

Sentenza n. 5965 del 14 marzo 2014 (udienza 2 dicembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Meloni Marina
Dlgs n. 472 del 1997, articolo 5 – Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie - Responsabilità del contribuente – In presenza di volontarietà e colpevolezza dell’azione o omissione – Prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente

0 commenti:

 
Top