La circolare INAIL N. 16  del 4 marzo 2014 ,   a seguito dell'emanazione delle Linee guida sui tirocini del 24.1.2014, della Conferenza  Stato Regioni e Provincie autonome, informa  che i tassi dei premi di assicurazione per l'attività dei tirocinanti  che non comporti partecipazione alle lavorazioni restano invariati rispetto al 2000:
0,5% per l'artigianato,
0,6% per il terziario,
0,9% per l'industria e
1,1% per le altre attività.
Se i tirocinanti però  partecipano all'attività produttiva vera e propria vanno applicati i tassi correlati alla specifica attività . Per chi invece svolge la pratica negli studi "ai fini della qualifica professionale "  non è prevista la copertura assicurativa a meno che non partecipi a corsi di formazione ()nel qual caso il premio sarà versato dall'organizzatore dei corsi) o non svolta attività rischiose nell'ambito di un lavoro parasubordinato per conto del professionista.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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