Un'infermiera, dipendente ospedaliera, si licenzia e inizia a lavorare, come libera professionista, esclusivamente per una casa di cura, in un altro comune. Può accedere al regime fiscale di vantaggio?

Per l’accesso al regime di vantaggio è necessario - tra i vari requisiti - che l’attività intrapresa non costituisca in alcun modo mera prosecuzione di quella già svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (comma 2, lettera b, dell’articolo 27 del Dl 98/2011). L’indagine diretta ad accertare la novità dell’impresa va effettuata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. Tale preclusione ha lo scopo di evitare che si continui a esercitare, di fatto, una precedente attività, modificandone unicamente la veste giuridica, godendo in tal modo, elusivamente, delle agevolazioni tributarie previste dal regime. Si ha pertanto una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente. In altri termini, non è consentito l’accesso al regime, se si intende avviare l’attività nello stesso ambito professionale, rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (punto 2.2.2 della circolare 17/2012).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top