Nella sentenza 19 dicembre 2013, n. 28369, la Corte di legittimità ha dato rigorosa applicazione al disposto dell’articolo 16, comma 1, lettera g), e comma 2, del Tuir (ante 2004). In base a tali disposizioni normative, sono soggette a tassazione separata le “plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni”. Ciò peraltro “a condizione” - qualora si tratti di redditi “conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali” - “che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa”.

Nella specie, la cessione d’azienda era avventa nel 1996 e nella relativa dichiarazione non era stata esercitata l’opzione per la tassazione separata, che peraltro era di fatto stata attuata mediante indicazione della parte di corrispettivo attribuibile a plusvalenza nei quadri M - relativi a tassazione separata - delle distinte e diverse dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi (1997-2003).

I Giudici di legittimità hanno giustificato la propria decisione, fondata sul chiaro tenore letterale della norma, precisando anche che la tassazione separata costituisce un beneficio per il contribuente, consentito solo nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dal legislatore.
In concreto, il Collegio ha ritenuto che quanto indicato a chiare note nelle disposizioni normative ai fini del legittimo esercizio dell’opzione non potesse essere nella specie superato dalla difficoltà dedotta dalla società di annotare l’opzione nel modello Unico relativo al 1996 e soprattutto surrogato dalle indicazioni contenute nelle successive dichiarazioni.

Sulla tassazione della plusvalenza da cessione d’azienda, si veda anche quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza 20 gennaio 2011, n. 1214.


Fonte: Agenzia Entrate

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