Le unità obbligatorie di salvataggio sono soggette alla tassa sulle unità da diporto?

Per le unità di salvataggio non è dovuta la tassa annuale sulle unità da diporto (imbarcazioni e navi). La tassa non trova applicazione anche a: unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici; battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti; unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso; nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto; unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.
La tassa non è dovuta, infine, sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità.


Fonte: Agenzia Entrate

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