Domanda
Un'agenzia assicurativa emette polizze nel ramo cauzioni ad imprese per la partecipazione a gare d'appalto. incassa alcuni dei premi tramite i sub-agenti (con regolare mandato di sub-agenzia) che hanno segnalato il contratto. L'agente non ha alcun rapporto commerciale con la ditta contraente se non attraverso il proprio collaboratore. Come deve essere contabilizzato il credito derivante dall'emissione della polizza? L'agenzia iscriverà in bilancio il proprio credito nei confronti del contraente (e quindi quando il sub-agente effettuerà il bonifico per la rimessa periodica verrà stornato quel credito) o nei confronti del sub-agente? Grazie.

Risposta
Subagente è colui che, su incarico di un agente assicurativo, si impegna a promuovere per conto di quest'ultimo la conclusione di contratti in una zona assegnatagli. Il subagente svolge le medesime funzioni dell'agente ma è legato da un rapporto contrattuale a quest'ultimo e non all'impresa assicuratrice.

Il contratto di agenzia assicurativa si distingue dunque dal contratto di subagenzia per la persona del preponente, nel primo caso è l'imprenditore assicurativo, nel secondo l'agente stesso.

Il contratto di subagenzia è dunque regolamentato dalla medesima disciplina prevista per il contratto di agenzia. Troveranno conseguentemente applicazione gli articoli 1742 e seguenti del codice civile.

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da terzi, e derivanti dalla vendita di prodotti, merci, servizi.

I crediti sono iscrivibili in bilancio se sussiste il "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazioni di terzi verso l'impresa. I crediti che l'agenzia vanta non costituiscono per questa ricavi ma danno origine ad un debito della stessa verso l'impresa di assicurazione. I ricavi tipici dell'attività di agente sono infatti costituiti dalle provvigioni attive maturate sul valore del contratto.

Nel caso di specie, assistiamo al sorgere di un credito iscrivibile in bilancio in presenza di un "titolo" giuridico. E tale titolo giuridico è rappresentato dalla polizza di assicurazione. Qui il tema è rappresentato dalla figura del contraente della polizza, ovvero del soggetto legittimato ad essere considerato "cliente", ovvero ad essere debitore di una determinata somma. Ma la questione è complicata dal fatto che l'agente non è l'imprenditore (società) di assicurazione, ovvero l'unico legittimato a contrarre nei confronti degli assicurati una prestazione relativa alla copertura assicurativa: è uno dei due soggetti interposti tra l'imprenditore e il cliente finale (l'altro è il sub-agente).

Il rischio imprenditoriale dell'agente e del subagente è semplicemente correlato alla promozione dei contratti, i quali sono giuridicamente di competenza di un soggetto terzo.

Pertanto, l'impresa assicuratrice è l'unica legittimata ad iscrivere un credito nei confronti dell'assicurato finale (impresa appaltante). L'agente ed il subagente iscriveranno invece crediti relativi al loro proprio titolo giuridico, che è semplicemente il diritto alla riscossione della provvigione.

Oltre a ciò, nel caso in cui sia stato previsto contrattualmente (ex art. 1744 c.c.) che il subagente possa riscuotere i premi derivanti dalla sottoscrizione di una qualsivoglia polizza, l'agente iscriverà il credito nei confronti del subagente a fronte del debito verso l'impresa assicuratrice (alla quale dovrà retrocedere il denaro che giuridicamente non è di sua proprietà); la variazione numeraria sarà diretta conseguenza della rimessa da parte del sub-agente.


Fonte: IPSOA

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