I costi sostenuti dall’impresa per i propri dipendenti sono raggruppati all’interno dello Ias 19, che individua l’obbligazione per l’impresa come conseguenza dell’attività lavorativa svolta dal lavoratore.
In particolare, il principio contabile internazionale disciplina tutte le tipologie di benefici spettanti ai propri dipendenti, secondo uno schema sequenziale che prevede la definizione della tipologia di costo sostenuto dall’impresa e la corrispondente contabilizzazione.

Per taluni di questi costi, come di seguito illustrato, non è sufficiente calcolare il beneficio maturato per il lavoro già svolto dal dipendente, ma è necessario stimare anche la quota che maturerà per l’attività lavorativa da svolgere in futuro.
A seconda del tipo di beneficio, inoltre, lo Ias 19 richiede l’attualizzazione dell’importo alla data di riferimento del bilancio, rilevando anche l’interesse correlato all’attualizzazione.

Da un punto di vista fiscale, la nuova disciplina contabile non è stata ignorata dal legislatore, che ha previsto un meccanismo di coordinamento con le regole del Testo unico, da sempre ancorate a una contabilità redatta secondo le indicazioni codicistiche.

Questo approfondimento - che prende a riferimento alcune considerazioni già evidenziate negli articoli dedicati agli accantonamenti - intende illustrare le caratteristiche più rilevanti che contraddistinguono la contabilizzazione Ias/Ifrs dei costi dovuti ai propri dipendenti.
Un chiarimento particolare è dedicato alla disciplina prevista per il Tfr, considerate le peculiarità contabili che contraddistinguono questi costi e le specifiche precisazioni fiscali dettate dal legislatore.

Di cosa si sta parlando e come occorre contabilizzare
Dall’esame dello Ias 19 è possibile individuare quattro tipologie di benefici per i dipendenti (e, quindi, di costi per l’impresa) ognuno dei quali è trattato con corrispondenti regole di contabilizzazione.
Benefici a breve termine per i dipendenti
Si tratta di tutti quei benefici per i quali è prevista una liquidazione integrale entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i salari e stipendi, i contributi per oneri sociali, le indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia, i benefici non monetari erogati ai dipendenti (auto aziendali, beni e servizi dati gratuitamente o a prezzi ridotti, ecc).
L’importo contabilizzato è quello che si prevede dovrà essere pagato al dipendente, in cambio dell’attività lavorativa prestata durante il periodo amministrativo, senza necessità di attualizzarlo.
In definitiva, nella contabilità è sufficiente iscrivere un costo e una passività e non è necessario fornire informazioni integrative sull’importo del beneficio contabilizzato.
Benefici successivi al rapporto di lavoro
Si tratta di benefici dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro (pensioni, assicurazioni sulla vita, Tfr, eccetera) che possono essere suddivisi in:
piani a contribuzione definita, in cui l’impresa, dopo aver versato dei contributi fissati a un fondo, non ha più alcuna obbligazione a pagare ulteriori somme
piani a benefici definiti, in cui l’impresa assume l’obbligo di assicurare i benefici concordati per i dipendenti, senza limitarsi al versamento di un contributo prefissato.
Nei piani a contribuzione definita occorre semplicemente contabilizzare i contributi dovuti per quell’esercizio, rilevando un costo e una passività non attualizzata. Tra le informazioni integrative occorre chiarire le modalità di determinazione del costo e dei contributi versati al personale direttivo.
Più complessa, invece, è la contabilizzazione dei piani a benefici definiti, in cui occorre stimare il beneficio, rilevando, da un lato, il costo previdenziale e l’onere finanziario derivante dall’attualizzazione e, dall’altro, la passività correlata.
Tra le informazioni integrative occorre esplicitare le caratteristiche del piano e le modalità di determinazione dell’importo.
Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro
Si tratta di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro prima della normale data di pensionamento: possono derivare sia da una decisione dell’impresa di risolvere anticipatamente il rapporto lavorativo, sia dalla decisione del dipendente di accettare un’offerta della società.
L’attualizzazione del beneficio deve essere effettuata solo se si prevede che la sua estinzione avvenga interamente oltre dodici mesi dal termine dell’esercizio: in bilancio, quindi, è iscritto semplicemente il costo e la passività, se il beneficio è estinto a breve termine (entro 12 mesi),  ovvero anche l’interesse derivante dall’attualizzazione, se l’estinzione avviene in un intervallo più lungo (oltre 12 mesi).
In entrambi i casi, non è necessario fornire informazioni integrative sulle modalità di determinazione dell’importo.
Altri benefici a lungo termine
Si tratta di una categoria residuale nella quale devono essere ricompresi tutti gli altri benefici per i quali è prevista la liquidazione integrale dopo dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno prestano l’attività lavorativa (permessi legati all’anzianità di servizio, benefici dati dall’impresa in occasione di anniversari, benefici legati all’anzianità di servizio, somme spettanti a seguito di invalidità permanente, eccetera).
L’importo del beneficio deve essere attualizzato alla data di riferimento del bilancio, iscrivendo il costo, l’interesse e la passività, senza necessità di fornire ulteriori informazioni integrative.


Fonte: Agenzia Entrate

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