Domanda
L'art. 4, comma 6 del D.L. 06-07-2012, n. 95 prevede che "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche", salvo le esclusioni indicate dalla norma stessa. Con riferimento ai procedimenti di concessione di contributi adottati dal 1° gennaio 2013 si dovrà, quindi, così come previsto da tale norma, verificare che i soggetti beneficiari individuati non siano anche fornitori di servizi. La norma si applica anche per il caso opposto e, quindi, anche per i procedimenti di affidamento di servizi (procedure di gara o negoziate o affidamenti diretti di servizi) adottati dal 1° gennaio 2013 si dovrà verificare se i soggetti affidatari (aggiudicatari della gara o vincitori della procedura selettiva /di indagine) che vengono individuati non siano anche beneficiari di contributi?

Risposta
L'art. 4, comma 6 del D.L. 06-07-2012, n. 95 stabilisce che: "6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.".

Non sembra che la disposizione vieti l'affidamento, da parte dell'Amministrazione, di servizi pubblici ad Enti di diritto privato titolari di contributi a carico delle finanze pubbliche. Infatti, non è possibile trarre tale limitazione in via implicita. Piuttosto la norma, a tutela dell'erario, impone alle Amministrazioni di non erogare contributi ad enti privati gestori di servizi pubblici a partire dal 1° gennaio 2013, ovvero di revocarli qualora successivamente affidatari di servizi pubblici.


Fonte: IPSOA

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