risiedo in Germania ed ho ricevuto una consulenza da un avvocato italiano, residente in Italia. Devo pagargli IVA e/o ritenuta d'acconto? Posso avvalermi della Convenzione firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con legge n. 459 del 24 novembre 1992. La convenzione è entrata in vigore il 26 dicembre 1992?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 8/1/13 09:05

la R.M. 649 dell’ 8/07/1980 precisa che qualora l’ente estero non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia non esistono i presupposti per considerarlo sostituto d’imposta.
Di conseguenza si possono distinguere due diverse fattispecie:

- committente estero che non presenta in Italia la dichiarazione dei redditi in quanto non produce nel nostro paese redditi soggetti a tassazione;

- committente estero che presenta in Italia la dichiarazione dei redditi in quanto produce nel nostro paese redditi soggetti a tassazione.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto concerne la Repubblica italiana:

i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

iii) l'imposta locale sui redditi,

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

b) per quanto concerne la Repubblica federale di Germania:

i) l'imposta sul reddito (Einkommensteuer);

ii) l'imposta sulle società (Korperschaftsteuer);

iii) l'imposta sul patrimonio (Vermogensteuer);

iv) l'imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali (Gewerbesteuer);

v) l'imposta fondiaria (Grundsteuer).



 
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