In materia di IVA, la fattura è documento idoneo a provare un costo dell’impresa; nell’ipotesi di fatture che l’amministrazione ritenga relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti per le quali la stessa fornisca sufficienti elementi per sostenerne il carattere totalmente o parzialmente fittizio, l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza e consistenza di tali operazioni si sposta sul contribuente (Cass. 31.03.2008, n. 8247). Il contribuente, a fronte della contestazione dell’Amministrazione circa l’inesistenza di un’operazione, ha l’onere di dimostrare la effettività del contratto e non può limitarsi a dar prova dell’emissione della fattura (Cass. 27 ottobre 2010 n. 21949). Va, infatti, ribadito che la fattura commerciale non è prova documentale circa l’esistenza dell'operazione, infatti, la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza a un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale.

Ordinanza n. 23533 del 20 dicembre 2012 (udienza 19 settembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. D’alonzo Michele – Est. Chindemi Domenico
Iva – Fatture relative ad operazioni inesistenti – Gravi elementi indiziari – Onere della prova a carico del contribuente

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