Sono deducibili i contributi versati al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari?

In generale, la deducibilità di un onere è strettamente subordinata al verificarsi di determinate condizioni: - deve rientrare fra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori ipotesi di deducibilita'; - deve risultare da idonea documentazione; - deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di imposta di riferimento ("principio di cassa") e nel proprio personale interesse ovvero, in determinate ipotesi, nell'interesse di terzi soggetti (familiari a carico e non a carico).
Nello specifico, sono deducibili i contributi versati al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, la cui gestione, a decorrere dall'1 gennaio 1997, è subentrata a quello denominato "Mutualità pensioni", istituito presso l’Inps dalla legge n. 389/1963.
L'articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, prevede, infatti, la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 565/1996 ("Muualià pensioni").


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top