Il verbale d’inventario redatto, anche se in forma pubblica, all’apertura delle cassette di sicurezza, secondo le disposizioni previste dall’articolo 48 del Dlgs 346/1990, non soggiace all’obbligo di registrazione in termine fisso, in base all’articolo 5 della tabella allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr n. 131/1986).
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2/E del 24 gennaio.

Soluzione al quesito
Il documento, in via preliminare, richiama le norme di riferimento. In particolare, secondo le previsioni dell’articolo 48, comma 6, del Dlgs 346/1990, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari (cioè le persone autorizzate ad accedervi), le cassette di sicurezza possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, tenuto alla redazione di un verbale d’inventario.

Ai fini della qualificazione giuridica, il verbale assume la natura di atto pubblico, essendo un documento redatto “da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” (articolo 2699 del codice civile).
La qualità di pubblico documentatore del notaio o del funzionario dell’amministrazione che agisce come pubblico ufficiale conferisce, infatti, all’inventario la natura e l’efficacia di atto pubblico.

Per quanto riguarda la formalità di registrazione, gli atti pubblici, in generale, sono soggetti all’obbligo in termine fisso, come prevede l’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del Tur, in base al quale l’imposta è dovuta in misura fissa.

Tuttavia, in deroga a questo principio generale, lo stesso articolo 11 esclude dall’obbligo di registrazione in termine fisso gli atti di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter.
In particolare, l’articolo 5 include negli “atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione…” quelli “ … formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute…”.
Tali atti redatti in forma pubblica non soggiacciono all’obbligo della registrazione, tranne, naturalmente, che nell’ipotesi di registrazione volontaria ai sensi dell’articolo 7 del Tur, dove scontano l’imposta di registro in misura fissa.

La disposizione dell’articolo 5 trova applicazione anche nel caso in esame; pertanto, per il verbale redatto in caso di apertura di una cassetta di sicurezza, non vi è obbligo di chiedere la registrazione.
L’obbligo di redazione dell’inventario, infatti, è previsto da una disposizione tributaria (articolo 48, comma 6, Dlgs 346/1990) la cui finalità è quella di assolvere a una funzione di natura fiscale ovvero quella di certificare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’esatta individuazione delle cose mobili o dei valori contenuti nella cassetta di sicurezza che appartengono al de cuius.


Fonte: Agenzia Entrate

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