Domanda
Il nuovo disposto dell'art. 173 l.fall. è applicabile anche in sede di procedimento per l'ammissione a concordato preventivo?

Risposta
La norma non è esplicita, e sul punto al momento non vi sono specifiche decisioni della Cassazione.

Secondo alcune sentenze di merito, però, ragioni di interpretazione logica dell'istituto, oltre che di economia processuale, impongono di annoverare tra i requisiti di ammissibilità anche l'assenza di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.fall., al fine di evitare l'avvio di procedure comunque destinate ad arrestarsi immediatamente dopo l'insediamento del commissario giudiziale, a causa dell'uso distorto dell'istituto del concordato preventivo da parte del debitore mirante ad ottenere, a coronamento di operazioni fraudolente di svuotamento della garanzia patrimoniale generica che assiste i creditori, anche l'esdebitazione conseguente all'omologazione.

Di conseguenza, secondo alcuni giudici di merito, l'art. 173 l.fall. ha ad oggetto condotte fraudolente che il debitore ha tenuto prima della presentazione della domanda di concordato le quali se accertate dopo l'apertura della procedura comportano la revoca dell'ammissione, ma se accertate prima, nel corso del procedimento di ammissione, determinano l'inammissibilità della proposta precludendone l'avvio.

Al riguardo poi non rileva che gli atti siano diretti specificamente a frodare il ceto creditorio, basta che essi abbiano inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale o abbiano aggravato il dissesto, con modalità penalmente sanzionate, senza che alcuna efficacia sanate possa essere riconosciuta all'approvazione del concordato da parte dei creditori.

Peraltro, su quest'ultimo tema, la Suprema Corte ritiene che la nozione di atto in frode, che opera quale presupposto per la revoca, esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori.


Fonte: IPSOA

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