Nell'analizzare le caratteristiche delle nuove forme societarie della s.r.l. semplificata e della s.r.l. a capitale ridotto, Assonime giunge a sostenere posizioni che destano un certo interesse, ad esempio in tema di divieto di conferimento in natura. Secondo l'autorevole associazione questo limite trova spazio solo in fase di costituzione della societa` , ma se invece siamo in presenza di un aumento di capitale che si mantiene nel limite dei 9.999 euro, in ragione di esigenze di semplificazione e di favore verso le nuove forme societarie si dovrebbe propendere per la possibilita` di fare affidamento sul conferimento in natura.
A parere di Assonime l’atto costitutivo delle s.r.l. a capitale ridotto non deve necessariamente adeguarsi al modello standard previsto per le s.r.l. semplificate, ma si tratta solo di una delle tante indicazioni ricavabili dall’esame della circolare n. 29 del 30 ottobre 2012, di Assonime. In questo secondo intervento sulle nuove forme di s.r.l. introdotte nel corso del corrente anno, in particolare, l’attenzione si spostera` sui contenuti dell’atto costitutivo per la s.r.l. semplificata ed a capitale ridotto, sulla possibilita` di introdurre, per la prima di queste due forme societarie, clausole ulteriori rispetto al contenuto del modello standard, nonche´ sulla rilevanza del limite massimo del capitale (9.999 euro). Per quanto riguarda le specificita` concernenti i conferimenti, Assonime sostiene la tesi secondo cui il divieto di conferimenti in natura, da ricondurre alle esigenze di semplificazione e riduzione dei costi nella fase di costituzione (non ultima quello concernente i costi della relazione di stima del perito), che hanno ispirato la disciplina in tema di s.r.l. semplificata (ed a capitale ridotto), dovrebbe essere superato in caso di aumento di capitale sociale che porta il valore del capitale ad una cifra comunque inferiore ai 10.000 euro. Ove accolta, questa ricostruzione tenderebbe ad impattare in modo decisivo anche sulla concreta realizzabilita` degli aumenti gratuiti di capitale.


Fonte: IPSOA

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