La convenzione stipulata tra l’Italia e la Repubblica iugoslava, per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (ratificata con legge n. 974 del 1984), richiede che, per l’imponibilità del reddito d’impresa di soggetto non residente: una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato contraente e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre, dovendo aggiungersi che, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non solo sul piano formale, ma anche – e soprattutto – su quello sostanziale (cfr. Cass. n. 20597 del 2011).

Sentenza n. 1103 del 17 gennaio 2013 (udienza 6 novembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. Sambito Maria Giovanna Concetta
Imposte sui redditi – Redditi d’impresa – Stabile organizzazione operante nello Stato – Elementi distintivi

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