Dopo il “pacchetto” Iva , arrivano oggi in Rete, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti del 15 gennaio che approvano altri tre modelli dichiarativi, con le relative istruzioni, da utilizzare nell’anno in corso. Si tratta del 770 ordinario e di quello semplificato, riservati ai sostituti d’imposta, e del più popolare 730.
Le versioni definitive non presentano novità essenziali rispetto alle bozze.

Modello 730/2013
Il modello 730 è sicuramente quello più popolare e diffuso, perché diretto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati senza intrigate situazioni reddituali. In primo piano, per i contribuenti che dovranno confrontarsi con il 730/2013, lo spazio dedicato all’Imu e le numerose e importanti modifiche intervenute a proposito della disciplina che regola le detrazioni d’imposta previste per i lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico (vedi articolo "On line la bozza del 730/2013. Numerose le novità del modello”).
Non cambia il calendario delle scadenze per la presentazione: il 30 aprile se si approfitta dell’assistenza fiscale fornita dal proprio sostituto d’imposta, il 31 maggio se ci si rivolge a Caf o a professionisti abilitati.

Modello 770/2013
In due parti, semplificato e ordinario, deve essere presentato, in entrambi i casi, telematicamente, entro il 31 luglio 2013.
Il modello 770 semplificato è utilizzato dai sostituti d’imposta per dichiarare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2012 sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2012 per il periodo d’imposta precedente. Tra le new entry da segnalare, la maggiore deduzione relativa ai contributi versati per i lavoratori alla prima occupazione.
Devono, invece, compilare il 770 ordinario i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e che, per questo, sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazioni e redditi di capitale erogati nel 2012. Tra le novità più significative inserite nella versione 2013 del modello, quella che discende dall’articolo 2, comma 6, del Dl 138/2011, ossia l’unificazione della tassazione delle rendite finanziarie al 20 per cento.


Fonte: Agenzia Entrate

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