La vendita di un terreno non suscettibile di edificazione è soggetta a Iva ?

Ai fini Iva costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 633/1972, non sono, tuttavia, considerate cessioni quelle che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’articolo 9, lettera a), della legge n. 10/1977, ossia quelle da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 153/1975.


Fonte: Agenzia Entrate

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