Sempre più spesso in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ci si trova a dover fronteggiare il problema legato all'erogazione di somme di importo elevato in situazione di crisi finanziaria o di mancanza di fondi sufficienti per far fronte ai pagamenti dovuti. Quali sono le soluzioni possibili e praticabili per il datore di lavoro, che non potendo onorare i propri debiti in un'unica soluzione, intenda provvedervi dilazionando il pagamento di tali somme?
Sempre più spesso in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ci si trova a dover fronteggiare il problema legato all'erogazione di somme di importo elevato in situazione di crisi finanziaria o di mancanza di fondi sufficienti per far fronte ai pagamenti dovuti. Le casistiche più ricorrenti che si riscontrano alla cessazione del rapporto di lavoro sono le seguenti:

● ingente accantonamento dei ratei presso il datore di lavoro, nei casi di rapporti di lavoro durati molti anni;

● crisi finanziaria dovuta alla stretta creditizia che negli ultimi anni ha investito in modo improvviso l'economia e le aziende italiane;

● licenziamenti plurimi o collettivi a seguito di riduzione del personale o di cessazione dell'attività, concentrati in un breve periodo.

Quali sono le soluzioni possibili e praticabili per il datore di lavoro, che non potendo onorare i propri debiti in un'unica soluzione, intenda provvedervi dilazionando il pagamento di tali somme?

Erogazioni di fine rapporto

Prima di esporre alcune soluzioni operative è opportuno premettere una ricognizione della normativa relativa alle erogazioni di fine rapporto, in modo da avere evidenza di tutti gli obblighi legali e contrattuali che condizionano il potere del datore di lavoro nella trattativa per un accordo di dilazione delle somme dovute.

Alla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto ad erogare:

1) la retribuzione del mese in corso alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

2) l'indennità sostitutiva dei ratei accantonati a titolo di ferie e permessi non goduti;

3) i ratei accantonati a titolo di mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la quattordicesima;

4) gli eventuali premi, le retribuzioni incentivanti, le provvigioni e le commissioni concordate a livello individuale o collettivo;

5) l'indennità sostitutiva del preavviso non lavorato, se dovuta al lavoratore;

6) l'incentivo all'esodo eventualmente concordato col lavoratore;

7) il trattamento di fine rapporto.

Si esclude dalla presente trattazione il caso della cessazione di lavoro dovuta a morte del lavoratore, con corresponsione, agli eredi o ai de cuius, delle somme maturate e non erogate, compreso l'indennità di morte.


Fonte: IPSOA

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