Domanda
Ai fini della detrazione Irpef sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, prevede che il contribuente debba conservare i versamenti ICI. Si chiede se tale obbligo di conservazione sussista anche, a partire dal 2012, oltre che per i versamenti, anche in relazione alle eventuali dichiarazioni Imu che il contribuente dovesse presentare.

Risposta
Come noto, al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per godere del beneficio fiscale di cui si discute, l’art. 7, comma 2, lett. q) del D.L. n. 70/2011 ha soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara e, nel contempo, ha disposto l’obbligo di:

• inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. a) del Decreto Interministeriale n. 41/1998;

• conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i documenti stabiliti in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In relazione all’ultimo punto, con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011 è stato disposto che i soggetti che beneficiano dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta dell’ufficio, i seguenti documenti:

• le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;

• per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

• ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;

• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;

• comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;

• fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

• ricevute dei bonifici di pagamento.

Inoltre, nella circolare 19 giugno 2012, n. 25/E, l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito in cui, relativamente all’ICI (ma non all’IMU), si chiedeva se resta confermato anche a decorrere dal 1° gennaio 2012 l’obbligo di conservare i documenti. In tale occasione è stato affermato che “Ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

I contribuenti sono dunque ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell’ICI se dovuta. Nel provvedimento non si fa alcun riferimento alle dichiarazioni ICI come riportato nel quesito.

Si ricorda che il soggetto tenuto al pagamento dell’ICI può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si evidenzia, pertanto, che si procederà al controllo delle ricevute di pagamento dell’ICI solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell’imposta”.

Pertanto, vale la regola secondo cui, l’obbligo di conservazione riguarda le ricevute dei versamenti e non la copia della dichiarazione.

Chiarito ciò, resta da vedere se tale obbligo si applica anche per la nuova imposta municipale. A dire il vero, stante la “somiglianza” tra Ici e Imu, si dovrebbe presumere che la conservazione debba riguardare anche le ricevute di versamento dell’Imu, anche se, allo stato attuale, non sembra esserci ancora alcuna pronuncia ufficiale in merito.


Fonte: IPSOA

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