In tema di Iva, la speciale procedura di variazione prevista dal Dpr n. 633 del 1972, articolo 26, presuppone necessariamente che l'operazione, per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma stessa, sia un’operazione vera e reale e non già del tutto inesistente. Ciò discende anche dal disposto dell’articolo 21, comma 7, del Dpr n. 633 del 1972, il quale - nel prevedere che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, "l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura" - da un lato incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d'imposta sulla base dell'applicazione del solo principio di cartolarità, e, dall'altro, incide indirettamente, in combinato disposto con l'articolo 19, comma 1, e articolo 26, comma 3, dello stesso Dpr, anche sul destinatario della fattura, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto (o dell'importazione) di beni e servizi (Cass. n. 12353 del 2005, cfr anche Cass. n. 2823 del 2008; Cass. n. 24231 del 2011).

Ordinanza n. 22532 dell’11 dicembre 2012 (udienza 24 ottobre 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Chindemi Domenico
Iva – Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Interposizione fittizia – Diniego del diritto alla detrazione

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