Domanda
L'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, modificato dal comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, vieta il trasferimento di denaro contante (...) quando il valore "oggetto di trasferimento" è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. In caso di più fatture emesse dalla medesima controparte, tutte di importo inferiore alla soglia pro tempore vigente, potrebbero essere regolate con un unico atto nella medesima data ed ovviamente per un importo complessivo superiore al limite previsto legislativamente? Dal tenore lessicale della norma de qua sembrerebbe di no, ma la cosa, a mio avviso, sarebbe illogica. Anche il MEF nei suoi ultimi chiarimenti e, con specifico riferimento alle missioni all'estero, evidenziava come il limite di soglia dovesse imputarsi ad ogni singola missione. Mutatis mutandis si dovrebbe arrivare pertanto al medesimo risultato (i.e.ammissibilità). Corretto?

Risposta
Come risaputo l'art. 12, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, riduce da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro a un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite indicato nei commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Quanto al nuovo limite di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal D.Lgs. n. 151/2009 (c.d. "correttivo antiriciclaggio"), sia stato precisato che:

- il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;

- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionata.

Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l'ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti. In pratica, l'acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere rateizzato in dieci tranches in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro.

Sulla base di tali novità, introdotte con il D.Lgs. n. 151/2009, le indicazioni del gentile lettore potrebbero essere corrette fermo restando che sul caso specifico non c'è stato alcun pronunciamento ufficiale da parte del MEF.


Fonte: IPSOA

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