La nozione di “canoni” per richiedere il rimborso dell’imposta italiana versata cui fa riferimento la direttiva n. 2003/49/Ce comprende anche i compensi corrisposti per l’uso di macchinari?

Il comma 3 dell’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973 fornisce nella lettera a) la definizione dei canoni ai fini della direttiva n. 2003/49/Ce. Si considerano canoni i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso: 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. La categoria di canoni definita nella direttiva e, conseguentemente, nell’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973, riprende sostanzialmente quella contenuta nell’articolo 12, paragrafo 2, del modello Ocse di Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi del 1996. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 47/2005, a differenza del modello Ocse, la direttiva include fra i canoni anche i compensi per l’uso o la concessione in uso del software e delle attrezzature commerciali, industriali o scientifiche.
Riguardo a tali attrezzature, in mancanza di una specifica definizione delle stesse nell’ambito del Tuir, si ritiene che l’espressione debba ricomprendere i beni destinati allo svolgimento di un’attività d’impresa (industriale, commerciale o di servizi). E’ il caso, tra gli altri, dei beni mobili costituiti da macchinari per la produzione di manufatti (ad esempio, i robot industriali), container, macchine per l’edilizia (ad esempio, le gru e le betoniere), macchine per l’agricoltura (ad esempio, i trattori e le trebbiatrici) e veicoli per il trasporto di beni e persone per terra, aria e mare (ad esempio, automobili, treni, aerei e navi).


Fonte: Agenzia Entrate

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